Art. 5.
(Organismi di composizione
consensuale presso i tribunali).

      1.  Ogni consiglio dell'Ordine degli avvocati può istituire presso il tribunale di pertinenza un organismo finalizzato alla risoluzione dei conflitti e delle controversie.
      2.  L'organismo di composizione consensuale, di cui al comma 1, ha sede presso il tribunale e può avvalersi sia dell'organizzazione e dei mezzi del consiglio dell'Ordine degli avvocati, sia delle strutture e del personale degli uffici giudiziari del circondario interessato.
      3.  Gli statuti degli organismi di cui al presente articolo sono ispirati ai princìpi di indipendenza, imparzialità, economicità e trasparenza, con esclusione di qualsiasi profilo di interesse personale e lucrativo all'interno dell'organizzazione e nella erogazione del servizio.
      4.  Ogni organismo di cui al presente articolo può istituire elenchi speciali formati da professionalità diverse, purché esperte in specifiche materie, anche a seguito della partecipazione ad uno o più corsi di formazione idonei e qualificati, di cui all'articolo 8, comma 3.
      5.  Responsabile del buon andamento del servizio effettuato dagli organismi di cui al presente articolo è il presidente del tribunale o altro magistrato appositamente delegato, che provvede a fornire ogni notizia utile in merito all'organizzazione, alle strutture e al personale coinvolto, all'Autorità, in qualità di responsabile del Servizio nazionale integrato.
      6.  Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 26, sono emanate apposite disposizioni relative alle informative sull'intera attività svolta, che gli organismi di cui al presente articolo sono tenuti a fornire all'Autorità.

 

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      7.  Le informazioni di cui al comma 6 devono rimanere comunque riservate rispetto ai terzi e sono utilizzabili dall'Autorità ai soli fini statistici del Servizio nazionale integrato.